Art. 117
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[1]Legge 20 giugno 1851, art. 50.
[2]Gli individui appartenenti ai corpi ed amministrazioni della marina, i quali, al 20 giugno 1851, avevano retribuito alla cassa invalidi della marina mercantile in Genova, per un termine non minore di dieci anni, continueranno a tramandare alle loro vedove ed orfani il diritto alla quota di pensione determinata dai regolamenti marittimi sino allora vigenti; come pure a questi ultimi, se del sesso femminile, il diritto al sussidio finche' rimangono nubili.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva