Art. 117

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[1]Legge 20 giugno 1851, art. 50.

[2]Gli individui appartenenti ai corpi ed amministrazioni della marina, i quali, al 20 giugno 1851, avevano retribuito alla cassa invalidi della marina mercantile in Genova, per un termine non minore di dieci anni, continueranno a tramandare alle loro vedove ed orfani il diritto alla quota di pensione determinata dai regolamenti marittimi sino allora vigenti; come pure a questi ultimi, se del sesso femminile, il diritto al sussidio finche' rimangono nubili.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art117 · fonte su Normattiva