Art. 118
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[2]Le vedove poi e gli orfani dei soli ufficiali, cui fosse applicabile l'articolo precedente, e quelle dei militari di truppa della marina, sulle cui paghe si fosse praticata ritenuta par un tempo non minore di dieci anni al 28 dicembre 1864, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito o padre.
[3]Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito o padre, avranno diritto le vedove e gli orfani degli impiegati civili delle amministrazioni marittime ai quali fosse applicabile il disposto dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva