Art. 118

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[1]Legge 20 marzo 1865, art. 15 e 16.

[2]Le vedove poi e gli orfani dei soli ufficiali, cui fosse applicabile l'articolo precedente, e quelle dei militari di truppa della marina, sulle cui paghe si fosse praticata ritenuta par un tempo non minore di dieci anni al 28 dicembre 1864, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito o padre.

[3]Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito o padre, avranno diritto le vedove e gli orfani degli impiegati civili delle amministrazioni marittime ai quali fosse applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art118 · fonte su Normattiva