Art. 119

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 27 e 28; legge 20 giugno 1851, art. 28 e 29 (testo unico, ari 48).

[2]Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto:

  • a)se vedove di ufficiali, ad una pensione annua uguale alla meta' del massimo che avrebbe potuto spettare al marito;
  • b)se vedova d'un militare di truppa, alla meta' del massimo fissato dalle tabelle pel grado del marito.

[3]Nel determinare queste pensioni non si tien conto della durata dei servizi del militare.

[4]Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purche' il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie.

[5]In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole minorenne.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art119 · fonte su Normattiva