Art. 12
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[2]Gli ufficiali che dopo venticinque anni di servizio divenissero per infermita', inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in posizione di servizio ausiliario, in disponibilita', in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione di impiego e ritorno da prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'eta' stabilita dall'articolo 9, e potranno essere collocati a riposo d'autorita'.
[3]Per gli ufficiali dell'armata l'inabilita' dovra' risultare per parere medico e per parere del consiglio superiore di marina.
[4]Legge 15 giugno 1893, art. 14.
[5]Pero' gli ufficiali che, dall'aspettativa per infermita', per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti al collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di eta' e di servizio richiesti dagli articoli 9 e 10.
[6]Legge 25 maggio 1852, num. 1376, art. 23, comma 1° (testo unico, articolo 5).
[7]Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva