Art. 120
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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 29; legge 20 giugno 1851, art. 30; legge 19 luglio 1857, n. 2313, articoli 5 e 10 (testo unico, art. 50).
[2]I figli dei militari suddetti avranno diritto all'intiera pensione gratuita negli istituti militari di educazione dello Stato e un titolo di preferenza ai posti gratuiti che fossero vacanti nell'istituto nazionale per le figlie di militari, purche' adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammessione ai medesimi.
[3]Durante la permanenza in detti istituti, essi cesseranno pero' di godere quell'assegno o porzione d'assegno che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti.
[4]La detta porzione di assegno andra' in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli e sorelle, secondo le norme dianzi indicate.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva