Art. 121
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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 30; legge 20 giugno 1851, articolo 31 (testo unico, articolo 51).
[2]I figli dei militari menzionati nell'articolo 119, avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che, a carico dei bilanci della guerra e della marina, siano istituiti nei convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.
[3]Essi parimenti andranno esenti da ogni tassa scolastica od altro che possa essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie, se vi daranno prova d'idoneita'.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva