Art. 122
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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 31; legge 20 giugno 1851, articolo 32 (testo unico, articolo 52).
[2]L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli articoli 120 e 121, avra' luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione dei ministeri della guerra o della marina, secondo le norme prescritte con decreti reali.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva