Art. 126

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[1]Legge 18 dicembre 1881, numero 527 (testo unico, articolo 77).

[2]Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ai quali coi regi decreti 3 e 23 luglio 1871, n. 328 e 380, fu accordato indulto per avere contratto matrimonio senza il sovrano consenso, e' concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione.

[3]La liquidazione di questi assegni sara' fatta nella forma ordinaria stabilita per la liquidazione delle pensioni.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art126 · fonte su Normattiva