Art. 127

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[1]Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 1 (testo unico, art. 78).

[2]Il beneficio, di cui al precedente articolo, e' esteso:

  • a)alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, i quali, per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilita' o per non essere piu' in vita all'epoca in cui emanarono i regi decreti 3 e 23 luglio 1871, nn. 328 e 380, non ebbero occasione di profittare del condono, che in virtu' dei decreti stessi, i ministri della guerra e della marina furono autorizzati ad impartire;
  • b)alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare che, quantunque in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilita' all'epoca in cui emanarono i succitati decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art127 · fonte su Normattiva