Art. 127
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[2]Il beneficio, di cui al precedente articolo, e' esteso:
- a)alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, i quali, per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilita' o per non essere piu' in vita all'epoca in cui emanarono i regi decreti 3 e 23 luglio 1871, nn. 328 e 380, non ebbero occasione di profittare del condono, che in virtu' dei decreti stessi, i ministri della guerra e della marina furono autorizzati ad impartire;
- b)alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare che, quantunque in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilita' all'epoca in cui emanarono i succitati decreti, non ne invocarono l'applicazione.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva