Art. 128

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[1]Legge 2 luglio 1885, n. 3211 art. 2 (testo unico, art 78).

[2]Tale beneficio e' pure concesso:

  • a)alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa dell'esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei regi decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871, numeri 381 e 590;
  • b)alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa della marina, ai quali sia stata fatta applicazione del regio decreto 17 settembre 1871, n. 477;
  • c)alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, i quali, per non essersi piu' trovati sotto le armi ed in congedo illimitato, ovvero per aver cessato di vivere, gli uni alla data del 27 luglio 1871, gli altri alla data del 17 settembre stesso anno, non ebbero occasione d'invocare l'applicazione dei succitati regi decreti 27 luglio, 17 settembre e 9 dicembre 1871;
  • d)alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, che quantunque in servizio all'epoca in cui emanarono i suddetti decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art128 · fonte su Normattiva