Art. 130
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[2]La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potra' mai essere minore di lire centocinquanta.
[3]La vedova avente prole maggiorenne ha diritto solamente alla pensione della vedova senza prole.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva