Art. 130

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[1]Legge 7 febbraio 1865, art. 13; legge 26 marzo 1865, art. 17; legge 15 giugno 1893, art. 28 (testo unico, art. 61).

[2]La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potra' mai essere minore di lire centocinquanta.

[3]La vedova avente prole maggiorenne ha diritto solamente alla pensione della vedova senza prole.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art130 · fonte su Normattiva