Art. 131
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[1]Legge 20 giugno 1851, art. 40.
[2]Le figlie dei marinai pensionati, e quelle dei medesimi partecipanti ad una pensione in seguito alla morte del padre, riceveranno, a titolo di dote, ed una volta tanto, un sussidio uguale alla meta' di un'annata della pensione assegnata al padre, purche' ne facciano dimanda non piu' tardi di tre mesi dopo effettuato il matrimonio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva