Art. 132

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[1]Legge 20 giugno 1851, art. 41.

[2]Le orfane dei graduati di truppa della marina, pensionate, contraendo matrimonio, otterranno all'epoca indicata all'articolo precedente, e previa dimanda, un sussidio a tito1o di dote, uguale all'importo della quota individuale per cui esse partecipavano all'annua pensione, e non potra', in ogni caso, tale sussidio, dotale essere minore di lire cento.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art132 · fonte su Normattiva