Art. 132
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 20 giugno 1851, art. 41.
[2]Le orfane dei graduati di truppa della marina, pensionate, contraendo matrimonio, otterranno all'epoca indicata all'articolo precedente, e previa dimanda, un sussidio a tito1o di dote, uguale all'importo della quota individuale per cui esse partecipavano all'annua pensione, e non potra', in ogni caso, tale sussidio, dotale essere minore di lire cento.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva