Art. 133

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[1]Legge 8 aprile 1881, n. 149, art. 21 (testo unico approvato con regio decreto 10 gennaio 1892, n. 3, art. 21).

[2]Il trattamento di riposo degli ufficiali delle guardie di finanza, e' regolato in conformita' delle disposizioni stabilite per le pensioni degli impiegati civili.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art133 · fonte su Normattiva