Art. 135

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[1]Legge 8 aprile 1881, art. 11, 13 e 16 (testo unico, art. 11, 12 e 13).

[2]Il diritto alla pensione si perde dai marescialli, brigadieri, sotto brigadieri e guardie di finanza, quando, contratto matrimonio senza permesso, siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione, e quando per mancanze disciplinari siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art135 · fonte su Normattiva