Art. 135
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[2]Il diritto alla pensione si perde dai marescialli, brigadieri, sotto brigadieri e guardie di finanza, quando, contratto matrimonio senza permesso, siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione, e quando per mancanze disciplinari siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva