Art. 136
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[2]I graduati e le guardie di citta' hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire annuo assegno di pensione:
- a)quando tiranne compiuto trent'anni di servizio;
- b)quando, dopo quindici anni di servizio, sieno divenuti per infermita' o per altre cause inabili a continuarlo, o ne fossero licenziati d'ufficio.
[3]Legge 21 decembre 1890, art. 31.
[4]Le guardie di citta' e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un terzo per venti, della meta' per venticinque e di quattro quinti per trenta anni e piu' di servizio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva