Art. 136

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[1]Legge 31 marzo 1892, n. 173, art. 2; regie decreto 14 agosto 1892, n. 423, art. 67.

[2]I graduati e le guardie di citta' hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire annuo assegno di pensione:

  • a)quando tiranne compiuto trent'anni di servizio;
  • b)quando, dopo quindici anni di servizio, sieno divenuti per infermita' o per altre cause inabili a continuarlo, o ne fossero licenziati d'ufficio.

[3]Legge 21 decembre 1890, art. 31.

[4]Le guardie di citta' e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un terzo per venti, della meta' per venticinque e di quattro quinti per trenta anni e piu' di servizio.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art136 · fonte su Normattiva