Art. 137
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[2]Nei casi in cui in determinati comuni, la polizia municipale viene affidata alle guardie di citta', le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta' e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini dell'articolo precedente.
[3]La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e del comune In ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avra' percepito copie guardia municipale e come guardia di citta'.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva