Art. 137

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[1]Legge 21 decembre 1890, art. 19 e 51.

[2]Nei casi in cui in determinati comuni, la polizia municipale viene affidata alle guardie di citta', le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta' e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini dell'articolo precedente.

[3]La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e del comune In ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avra' percepito copie guardia municipale e come guardia di citta'.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art137 · fonte su Normattiva