Art. 14

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[1]Legge 29 gennaio 1885, art. 6.

[2]Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore generale della regia marina, i collocamenti a riposo, d'autorita', sono limitati ai soli casi accertati d'infermita' o d'invalidita' a proseguire nel servizio attivo, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente al disposto dell'articolo precedente.

[3]Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art14 · fonte su Normattiva