Art. 14
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[1]Legge 29 gennaio 1885, art. 6.
[2]Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore generale della regia marina, i collocamenti a riposo, d'autorita', sono limitati ai soli casi accertati d'infermita' o d'invalidita' a proseguire nel servizio attivo, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente al disposto dell'articolo precedente.
[3]Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva