Art. 141
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 11.
[2]Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata ed alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di citta' e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva