Art. 144
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[2]I diritti a pensione che possono competere alle famiglie delle guardie forestali, delle guardie di finanza e delle guardie di citta', morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilite per le famiglie dei militari.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva