Art. 145
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[1]Legge 1° giugno 1882, n. 787, art. 1; legge 20 giugno 1851, articoli 1 a 4, e legge 26 marzo 1865, articoli 2 e 4.
[2]Agli operai permanenti ed ai lavoranti avventizi della regia marina e' accordato il diritto al collocamento a riposo:
- a)dopo venticinque anni di servizio, purche' abbiano raggiunto l'eta' di anni quarantacinque;
- b)quando dopo un ugual periodo di servizio divenissero, per infermita', inabili a continuarlo o a riassumerlo;
- c)quando le infermita' o ferite riportate per ragione di servizio abbiano cagionato la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o piu' membri, od infermita' equivalenti a tali perdite.
[3]Le ferite od infermita' meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nella lettera c) danno diritto al collocamento a riposo solo allorquando l'operaio o lavorante e' per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere piu' tardi il servizio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva