Art. 146
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[1]Legge 1° giugno 1882, art. 1.
[2]Agli effetti della pensione sono assimilati:
[3]a furieri maggiori tutti gli operai ed i lavoranti, retribuiti con mercede giornaliera di lire 4 o piu';
[4]a sergenti quelli retribuiti con mercede di lire 3,50 o piu', ma che non raggiunga le lire 4;
[5]a caporali quelli retribuiti con mercede giornaliera di lire 2,50 o piu', ma inferiore a lire 3,50;
[6]e finalmente a soldato quelli retribuiti con mercede inferiore a lire 2,50.
[7]Conseguentemente le pensioni saranno regolate dall'annessa tabella V.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva