Art. 146

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 1° giugno 1882, art. 1.

[2]Agli effetti della pensione sono assimilati:

[3]a furieri maggiori tutti gli operai ed i lavoranti, retribuiti con mercede giornaliera di lire 4 o piu';

[4]a sergenti quelli retribuiti con mercede di lire 3,50 o piu', ma che non raggiunga le lire 4;

[5]a caporali quelli retribuiti con mercede giornaliera di lire 2,50 o piu', ma inferiore a lire 3,50;

[6]e finalmente a soldato quelli retribuiti con mercede inferiore a lire 2,50.

[7]Conseguentemente le pensioni saranno regolate dall'annessa tabella V.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art146 · fonte su Normattiva