Art. 147
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[1]Legge 1° giugno 1882, art. 2.
[2]Il tempo di servizio utile per ottenere il collocamento a riposo e' la somma dei successivi periodi di servizio effettivo prestato da ogni individuo in qualita' di operaio o lavorante presso qualsiasi stabilimento della regia marina.
[3]E' cumulabile, per stabilire la detta durata di servizio utile per la pensione, anche la durata di servizi militari o civili prestati presso amministrazioni dello Stato, se questi servizi danno diritto a pensione.
[4]Non e' utile, per istabilire la durata del servizio per la pensione, quello prestato prima che l'individuo abbia compiuto il suo diciasettesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva