Art. 148

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[1]Legge 1° giugno 1882, art 3.

[2]Quando un operaio permanente o lavorante avventizio, gia' pensionato come tale, e' riammesso in uno stabilimento della regia marina, cessa il suo diritto alla gia' assegnatagli pensione di riposo per tutto il tempo durante il quale egli rimane novellamente inscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato prima e dopo del primo collocamento a riposo, quando fosse nuovamente messo in tale posizione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art148 · fonte su Normattiva