Art. 149

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[1]Legge 1° giugno 1882, art 4.

[2]Agli operai o lavoranti, che sono stati retrocessi a classe inferiore, per ragione di avanzata eta', o per infermita' che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, e' liquidata la pensione sulla mercede piu' elevata alla quale erano pervenuti.

[3]A quelli che sono stati retrocessi a classe inferiore per deficienza di solerzia o di abilita' nel mestiere, e' liquidata la pensione sulla mercede che godono alla data del collocamento a riposo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art149 · fonte su Normattiva