Art. 149
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[1]Legge 1° giugno 1882, art 4.
[2]Agli operai o lavoranti, che sono stati retrocessi a classe inferiore, per ragione di avanzata eta', o per infermita' che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, e' liquidata la pensione sulla mercede piu' elevata alla quale erano pervenuti.
[3]A quelli che sono stati retrocessi a classe inferiore per deficienza di solerzia o di abilita' nel mestiere, e' liquidata la pensione sulla mercede che godono alla data del collocamento a riposo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva