Art. 150

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 1° giugno 1882, art. 6.

[2]Perdono il diritto di conseguire pensione gli operai ed i lavoranti che sieno espulsi per furto o tentativi di furto nei regi stabilimenti marittimi o sulle regie navi.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art150 · fonte su Normattiva