Art. 151
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[1]Legge 1° giugno 1882, art. 8.
[2]Le vedove degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della regia marina, morti mentre godevano della pensione di riposo o morti in servizio effettivo dopo aver servito per venticinque anni, ed in mancanza di esse gli orfani minorenni, e purche' nubili se femmine, avranno diritto al terzo della pensione concessa o che sarebbe spettata al rispettivo marito o genitore.
[3]Sono pure applicabili alle famiglie degli operai le disposizioni degli articoli 119 e 123.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva