Art. 153
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 1° giugno 1882, art. 8.
[2]Gli individui di personale lavorante che appartenevano alla marina austriaca, e le loro famiglie, hanno diritto di optare pel trattamento derivante dalle precedenti disposizioni, o per quello concesso loro con risoluzione del 28 marzo 1866 dal governo austriaco.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva