Art. 153

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[1]Legge 1° giugno 1882, art. 8.

[2]Gli individui di personale lavorante che appartenevano alla marina austriaca, e le loro famiglie, hanno diritto di optare pel trattamento derivante dalle precedenti disposizioni, o per quello concesso loro con risoluzione del 28 marzo 1866 dal governo austriaco.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art153 · fonte su Normattiva