Art. 154
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[1]Legge 3 luglio 1888, n. 5504, art. 1.
[2]Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di essere collocati a riposo in seguito a loro domanda, e di conseguire la pensione:
- a)quando abbiano raggiunti venticinque anni di servizio od abbiano compiuto cinquanta anni di eta';
- b)quando per ferite od infermita' contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva