Art. 155

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 3 luglio 1888, art. 2.

[2]Gli operai che dopo venticinque anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermita' indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di eta' fissato dall'articolo precedente.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art155 · fonte su Normattiva