Art. 155
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 2.
[2]Gli operai che dopo venticinque anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermita' indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di eta' fissato dall'articolo precedente.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva