Art. 157
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 4.
[2]Il governo potra' collocare d'ufficio a riposo gli operai che abbiano raggiunto i prescritti venticinque anni di servizio, indipendentemente dall'eta'.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva