Art. 158
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 5.
[2]Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai, regolarmente iscritti a matricola, di cui all'articolo 154, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potra' aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i diciotto anni di eta', e purche' non siavi stata interruzione di servizio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva