Art. 159
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 3 luglio 1888, art. 6.
[2]I servizi militari, le campagne di guerra, i servizi civili prestati presso le altre amministrazioni dello Stato sono computati a tenore delle rispettive disposizioni.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva