Art. 159

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 6.

[2]I servizi militari, le campagne di guerra, i servizi civili prestati presso le altre amministrazioni dello Stato sono computati a tenore delle rispettive disposizioni.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art159 · fonte su Normattiva