Art. 16

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 3; legge 20 giugno 1851 art. 3 (testo unico, art. 6).

[2]Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato e le infermita' provenienti In modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato al collocamento a riposo, ogni qualvolta esse abbiano cagionato la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o piu' membri, od infermita' equivalenti a tal perdite.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art16 · fonte su Normattiva