Art. 16
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[2]Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato e le infermita' provenienti In modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato al collocamento a riposo, ogni qualvolta esse abbiano cagionato la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o piu' membri, od infermita' equivalenti a tal perdite.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva