Art. 161
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 8.
[2]Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera e' valutata in base a dieci ore di lavoro al giorno.
[3]Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera e' valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.
[4]La paga annua e' calcolata per tutti in ragione di trecento giornate di lavoro all'anno.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva