Art. 161

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 8.

[2]Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera e' valutata in base a dieci ore di lavoro al giorno.

[3]Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera e' valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

[4]La paga annua e' calcolata per tutti in ragione di trecento giornate di lavoro all'anno.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art161 · fonte su Normattiva