Art. 164
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 11.
[2]Le ferite e le infermita' provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:
- a)la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un terzo;
- b)l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermita' considerate ai termini dell'articolo 100, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;
- c)le ferite od infermita' meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a venticinque anni di servizio, sempreche' esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianita' di servizio.
[3]Per gli effetti delle lettere a) e b) del presente articolo, il massimo assoluto della pensione e' computato, a favore degli operai compresi nella categoria A, coll'aumento di cui all'articolo 162.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902 · versione 0 su Normattiva