Art. 164

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 11.

[2]Le ferite e le infermita' provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

  • a)la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un terzo;
  • b)l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermita' considerate ai termini dell'articolo 100, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;
  • c)le ferite od infermita' meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a venticinque anni di servizio, sempreche' esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianita' di servizio.

[3]Per gli effetti delle lettere a) e b) del presente articolo, il massimo assoluto della pensione e' computato, a favore degli operai compresi nella categoria A, coll'aumento di cui all'articolo 162.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art164 · fonte su Normattiva