Art. 165
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 12.
[2]Gli operai riformati, dl cui all'articolo 156, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a venticinque anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902 · versione 0 su Normattiva