Art. 165

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 12.

[2]Gli operai riformati, dl cui all'articolo 156, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a venticinque anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art165 · fonte su Normattiva