Art. 166
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 13.
[2]Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo a senso dell'articolo 154, lettera a) prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avra' soltanto diritto alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e in base alla paga che gli veniva allora corrisposta.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva