Art. 168
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 15.
[2]Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sara' regolato a norma delle disposizioni per le famiglie dei militari di truppa, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902 · versione 0 su Normattiva