Art. 170
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 18.
[2]Le pensioni degli operai borghesi della guerra sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.
[3]Le ferite e le infermita', contemplate negli articoli 154 lettera b), 155 e 156 saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva