Art. 171
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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 17.
[2]Gli operai che al 3 luglio 1888 avevano gia' conseguito il diritto al collocamento a riposo in virtu' delle disposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva