Art. 171

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 17.

[2]Gli operai che al 3 luglio 1888 avevano gia' conseguito il diritto al collocamento a riposo in virtu' delle disposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art171 · fonte su Normattiva