Art. 172

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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 21.

[2]Agli operai borghesi dei panifici militari che il 1° luglio 1888 si trovavano mantenuti in servizio in forza dell'articolo 3 del regio decreto 24 giugno 1883, n. 1491, si applichera' per la pensione il regio decreto 20 aprile 1879, n. 4867.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art172 · fonte su Normattiva