Art. 174
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 19.
[2]Per conseguire la pensione o l'indennita', e' necessario il decreto di collocamento a riposo.
[3]Tiene luogo del decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa dal servizio, o il decreto di destituzione, o altro provvedimento col quale sia ordinata la cessazione dal servizio, che non importi privazione del diritto a pensione a norma di legge, ovvero una sentenza della corte dei conti che dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o all'indennita'.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva