Art. 175
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[2]Il collocamento a riposo, in riforma, in posizione ausiliaria, e la revocazione, saranno ordinati con decreto reale se la nomina avvenne per decreto reale, col decreto ministeriale per le altre, e con deliberazione dell'una o dell'altra camera o delle rispettive presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva