Art. 175

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[1]Legge 25 maggio 1852, art. 26 e 28; legge 11 luglio 1852, art. 2; legge 14 aprile 1864, art. 4; legge 17 ottobre 1881, art. 2; legge 29 gennaio 1885, art. 2.

[2]Il collocamento a riposo, in riforma, in posizione ausiliaria, e la revocazione, saranno ordinati con decreto reale se la nomina avvenne per decreto reale, col decreto ministeriale per le altre, e con deliberazione dell'una o dell'altra camera o delle rispettive presidenze per gl'impiegati addetti al Parlamento.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art175 · fonte su Normattiva