Art. 176
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 32.
[2]Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intiero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.
[3]La medesima norma sara' seguita nella determinazione dell'eta' dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva