Art. 176

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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 32.

[2]Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intiero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

[3]La medesima norma sara' seguita nella determinazione dell'eta' dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art176 · fonte su Normattiva