Art. 177
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[2]Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse e gli assegni sono considerati come debito dello Stato.
[3]Ne' le pensioni, ne' gli assegni, ne' le indennita', ne' gli arretrati di essi, liquidati dalla corte dei conti, possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o del militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.
[4]Nel primo di questi casi la ritenuta non puo' eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione o dell'assegno.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva