Art. 177

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 27 giugno 1850, art. 40; legge 20 giugno 1851, art. 43; legge 25 maggio 1852, art. 39; (testo unico, art. 64); legge 14 aprile 1864, art. 36; legge 15 giugno 1893, art. 30.

[2]Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse e gli assegni sono considerati come debito dello Stato.

[3]Ne' le pensioni, ne' gli assegni, ne' le indennita', ne' gli arretrati di essi, liquidati dalla corte dei conti, possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o del militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

[4]Nel primo di questi casi la ritenuta non puo' eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione o dell'assegno.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art177 · fonte su Normattiva