Art. 179
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[2]Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a decorrere dal giorno in cui cessano lo stipendio o le competenze dell'impiegato civile e del militare.
[3]Le pensioni e gli assegni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato civile, del militare o della vedova.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva