Art. 179

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[1]Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 28 (testo unico, art. 67).

[2]Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a decorrere dal giorno in cui cessano lo stipendio o le competenze dell'impiegato civile e del militare.

[3]Le pensioni e gli assegni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato civile, del militare o della vedova.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art179 · fonte su Normattiva