Art. 18
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[2]I precedenti articoli 16 e 17 sono applicabili ai militari chiamati da congedo illimitato, o dalla riserva navale sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo, quali venissero a riportare ferite o contrarre infermita' per ragione di servizio.
[3]Legge 30 giugno 1876, n. 3204, art. 17.
[4]Sono pure applicabili agli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva