Art. 18

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[1]Legge 7 giugno 1875, n. 2533, art. 5; legge 28 giugno 1885, n. 3198, art. 12; legge 29 giugno 1882, n. 830, art. 17 (testo unico, art. 9).

[2]I precedenti articoli 16 e 17 sono applicabili ai militari chiamati da congedo illimitato, o dalla riserva navale sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo, quali venissero a riportare ferite o contrarre infermita' per ragione di servizio.

[3]Legge 30 giugno 1876, n. 3204, art. 17.

[4]Sono pure applicabili agli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art18 · fonte su Normattiva