Art. 185

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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 22.

[2]Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita', e l'esercizio di questo diritto, non che il godimento della pensione o dell'assegno che siano stati perduti e sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli precedenti, potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione di chi fu condannato ad una delle pene di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 183; quando con le stesse norme di cui alla lettera d, dello stesso articolo sia revocata la destituzione; o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'articolo 184.

[3]Il ripristino cominciera', nel primo caso, dalla data del decreto di riabilitazione, e nel secondo e terzo caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello dell'espiazione della pena.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art185 · fonte su Normattiva