Art. 186
[1]ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
[2]55
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
55La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 gennaio - 5 febbraio 1975, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 12/02/1975, n. 41), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 186, primo comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente".
Testo vigente dal 13 febbraio 1975, tuttora in vigore · versione 55 su Normattiva